IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine; Vista la delibera del 4 marzo 1998, con la quale il Senato accademico allargato ha modificato in alcune parti il testo dello statuto di autonomia; Visto che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989, con lettera dell'8 aprile 1998 (prot. 531) ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto deliberate dal Senato accademico allargato il 4 marzo 1998; Decreta: I seguenti commi dell'art. 15 (Senato accademico) dello statuto vengono soppressi e cosi' sostituiti: comma secondo, lettera b), propone la pianta organica del personale docente e ricercatore e assegna alle facolta' i relativi posti; comma secondo, lettera i), approva l'istituzione e propone l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonche' delle facolta' e dei relativi corsi nel territorio sede dell'Ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia e Pordenone e ove sia posta in atto una convenzione con istituzioni locali; all'art. 15 (Senato accademico) comma secondo dopo la lettera n), viene aggiunta la lettera nbis): istituisce i comitati ordinatori di nuove facolta', costituiti ciascuno da tre professori di prima fascia e da due professori di seconda fascia che esercitano le attribuzioni del consiglio di facolta' fino all'entrata in servizio di altrettanti professori di ruolo; i componenti del comitato sono scelti dal senato tra i professori di ruolo dell'Ateneo o di altri atenei nell'ambito dei settori scientificodisciplinari afferenti alla facolta' stessa e sono nominati con decreto rettorale; all'art. 16 (Consiglio di amministrazione) i seguenti commi vengono soppressi e cosi' sostituiti: comma secondo, lettera g), approva la pianta organica del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnicoamministrativo; comma secondo, lettera o), approva l'attivazione e la disattivazione delle facolta' e dei relativi corsi, nonche' dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio; all'art. 16 (Consiglio di amministrazione) comma secondo dopo la lettera t), viene aggiunta la lettera tbis): determina l'indennita' di carica per il rettore e per le altre cariche e funzioni definite dal regolamento generale di Ateneo e da un apposito regolamento approvato dal consiglio stesso; dopo l'art. 24 (Facolta') comma terzo, vengono aggiunti i seguenti commi: comma quarto: possono essere istituite e attivate iniziative didattiche interfacolta' quali corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione e altri. Tali iniziative sono disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal senato accademico su proposta delle facolta' interessate; comma quinto: possono essere istituite e attivate facolta' i cui consigli siano costituiti in tutto o in parte da docenti e ricercatori appartenenti ad altre facolta'. I componenti di tali consigli di facolta' continuano a far parte dei consigli di facolta' di appartenenza; l'art. 27 (Consiglio di facolta') comma secondo, lettera d), viene soppresso e cosi' sostituito: formula proposte per l'istituzione e per l'attivazione di nuove iniziative didattiche; all'art. 67 (Deliberazioni) il comma primo, lettera a) e il comma quarto, vengono soppressi e cosi' sostituiti: comma primo, lettera a), che tutti gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno; comma quarto: non concorrono alla formazione del numero legale, di cui al precedente comma primo, lettera b), a meno che non intervengano alla seduta: a) i docenti fuori ruolo; b) il personale in aspettativa; c) il personale in congedo; d) i componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati nel giorno della seduta dell'organo collegiale; all'art. 74 (Decorrenza e durata dei mandati) dopo il comma secondo, viene aggiunto il comma terzo: qualora in corso di mandato venga attivata una nuova facolta' e costituiti i relativi organi, i rappresentanti eletti nel Senato accademico rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato; dopo l'art. 82 (Consiglio degli studenti), viene aggiunto l'art. 82-bis (Efficacia delle norme statutarie): 1. Lo statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti previsti dal comma quarto dell'art. 16 della legge n. 168/1989; 2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Universita' degli studi di Udine le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili; 3. Le materie gia' disciplinate da disposizioni di legge o regolamentari e attribuite da nuove disposizioni di legge alle universita' sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai sensi del precedente art. 64; 4. L'adeguamento dello statuto a disposizioni di legge che operino espresso riferimento alle universita' sara' effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse. Udine, 21 aprile 1998 Il rettore: Strassoldo